Approvato il Decreto Sostegni bis: Via libera alla proroga dei versamenti

Nella giornata di ieri è stato approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni bis che prevede la proroga al 15 settembre 2021, dei termini dei versamenti relativi alla prossima dichiarazione dei redditi dei contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, dei contribuenti minimi e dei forfettari.


E’ quindi confermato che la proroga al 15 settembre riguarderà unicamente i seguenti contribuenti:

  • Colo che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
  • Colore che partecipano a società tassate “per trasparenza” si sensi degli artt. 5. 115 e 116 del TUIR;
  • Colore che applicano il regime di vantaggio ai sensi dell’arti. 27 c.1 DL 98/2011 o il regime forfettario di cui all’art. 1 c.54-89 L 190/2014;
  • Presentano altre cause di esclusione dagli ISA, comprese quelle previste per l’emergenza COVID-19;

La norma interviene derogando le disposizioni previste dall’articolo 17 comma 2 del DPR n. 435 del 2001 secondo cui i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA, i cui termini scadono dal 30 giugno al 31 agosto, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.


In base al nuovo articolo 9-ter del DL Sostegni bis appena approvato alla Camera, viene quindi superata la possibilità di versamento con lo 0,40% di maggiorazione prevedendo la possibilità di versare tali somme entro il 15 settembre 2021 e senza nessuna maggiorazione.


Andando però a modificare l’ articolo 17 comma 2 del DPR n. 435 del 2001, il nuovo Decreto non sembra lasciare spazio alla consueta possibilità di versare tali somme entro il trentesimo giorno successivo ai nuovi termini previsti e cioè entro il 15 Ottobre con la maggiorazione dello 0,4%.


In base alle nuove disposizioni, la proroga si estende anche ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette come i contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti, l’IVA per adeguamento, il diritto camerale. La proroga è infine applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel periodo compreso tra il 30 giugno ei 31 agosto 2021.


In attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, siamo a disposizione per ulteriori informazioni relative alle nuove scadenze.