Bonus pubblicità: Al via i termini per l’invio della dichiarazione sostitutiva

A partire dall’8 gennaio 2021, e fino al 8 febbraio 2021, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno inviato la “prenotazione” del credito d’imposta in una delle due finestre del 2020 devono presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettuati lo scorso anno.
Vi ricordiamo che per il 2020, era stato inizialmente previsto un Bonus pari al 50% dell’intero investimento pubblicitario effettuato nel corso dell’anno relativo a:

  • Giornali quotidiani e periodici, anche online;
  • Emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Restano comunque escluse dal Bonus, le spese sostenute per:

  • L’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
  • La trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
  • Costi accessori, di intermediazione e ogni altro onere diverso dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Per poter richiedere il Bonus era necessario che l’investimento fosse effettuato su emittenti radiofoniche e televisive iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione o su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o, in alternativa, presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Dato che le risorse destinate alla copertura del presente Bonus sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto con le comunicazioni di prenotazione, è stato necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, secondo le seguenti percentuali:

  • Pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa;
  • Pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni;
  • Compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.

Secondo quanto indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria (aggiornate al 23 ottobre 2019), alla dichiarazione non deve essere allegato nessun documento. Tuttavia è necessario conservare:

  • Le fatture e gli eventuali contratti;
  • L’ attestazione dell’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata da un commercialista o da un revisore legale dei conti.

Per finire ricordiamo che, la Legge di Bilancio 2021, ha confermato anche per il biennio 2021-2022 la disciplina speciale del bonus pubblicità introdotta per il 2020 dal decreto Rilancio. Il bonus pubblicità quindi, nel 2021 e 2022, continuerà ad essere concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nel corso dell’anno di riferimento, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno anno. Continuano ad essere esclusi dal bonus gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Questo significa che sarà possibile accedere all’agevolazione anche per le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, anche qualora il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente aumentando la platea dei potenziali beneficiari.
Siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o per assistervi con l’invio della dichiarazione sostitutiva.