Contributo a fondo perduto: Modalità e termini per la presentazione della domanda telematica

Come avevamo anticipato, il Decreto Sostegni ha introdotto un contributo a fondoperduto quale misura di sostegno per imprese e lavoratori danneggiati dalla crisi epidemiologica da COVID-19.


Come avevamo scritto, per conoscere le modalità, il contenuto ed i termini di presentazione della domanda telematica era necessario attendere un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che è stato pubblicato ieri 23 marzo 2021 con numero 77923.


Il provvedimento ha previsto l’apertura dello sportello per la presentazione delle istanze telematiche per il 30 marzo 2021 con la possibilità di inviare le istanze fino al 28 maggio 2021. Non trattandosi di un click day, non sarà necessario affrettarsi.


L’istanza di accesso al contributo dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web, accessibile tramite l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. La domanda potrà essere inviata, per conto del contribuente, anche dagli intermediari già delegati per la consultazione del Cassetto fiscale o per il servizio relativo alle fatture elettroniche. In alternativa, sarà possibile accedere direttamente tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Vi ricordiamo che il Decreto ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Non possono invece richiedere contributo:

  • Coloro che ha cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021;
  • Coloro che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
  • Gli enti pubblici;
  • Coloro che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
  • Le società di partecipazione.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato riferito al 2019. I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 non devono rispettare il requisito del calo di fatturato per accedere al contributo. L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il dato del fatturato mensile del 2019 e quello del 2020, come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi compresi tra 1.000.000 euro e 5.000.000 euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi compresi tra 5.000.000 euro e 10.000.000 euro;

L’importo del contributo non potrà comunque essere superiore a 150.000 euro o inferiore a 2.000 euro per le società e 1.000 per le persone fisiche. Il contributo potrà essere erogato con due diverse modalità, a scelta del contribuente:

  • Tramite accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • Tramite il riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni o per assistervi nella presentazione della domanda telematica.