Decreto Sostegni: La sanatoria degli avvisi bonari

Venerdì 19 marzo 2021 è stato finalmente pubblicato il testo del Decreto Sostegni contenente le misure di sostegno per imprese e lavoratori danneggiati dalla crisi epidemiologica da COVID-19 tra le quali rientra la sanatoria degli avvisi bonari.


Secondo l’articolo 5 del nuovo Decreto, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni richieste con avvisi bonari ex articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972.


Possono rientrare nella definizione agevolata gli avvisi bonari sopra richiamati, elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, oltre a quelle elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.


Possono accedere alla definizione agevolata introdotta dal Decreto Sostegni, i soggetti con partita IVA che risulti attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto allo stesso dato dell’anno precedente, come risultante dalla dichiarazione IVA o, in alternativa, da quella dei redditi presentate per il periodo d’imposta 2020. Nessuno spazio, quindi, parrebbe esserci per chi omette di presentare la dichiarazione.


L’accesso all’agevolazione avverrà in maniera automatica, sarà infatti la stessa Agenzia delle Entrate ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, ed inviare, unitamente alle comunicazioni automatiche di controllo, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto.


L’agevolazione consiste infatti nella possibilità di sanare quanto ancora dovuto con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse quindi le sanzioni e le somme aggiuntive. Nel caso non si procedesse al pagamento di quanto indicato nell’avviso, la definizione agevolata non produrrà effetti e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.


Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o per assistervi nella gestione delle comunicazioni ricevute.