Emergenza Coronavirus: Gli aiuti per le partite iva

La Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni hanno introdotto misure in aiuto delle partite iva al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra le più impattanti vi sono sicuramente il c.d. anno bianco per le partite iva e il contributo a fondo perduto.


Il c.d. anno bianco per le partite iva è in realtà un esonero contributivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 ( art. 1 comma 20) che, sotto il profilo soggettivo, prevede che possano beneficiare dell’esonero gli iscritti:

  • Alle gestioni previdenziali dell’INPS;
  • Alle altre casse private obbligatorie di previdenza e assistenza, come ad esempio la cassa forense, CNPADC, ENPACL;
  • Alle altre casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi ma privi di una cassa previdenziali di categiori, coma ad esempio i biologi e gli psicologi.

Purtroppo, allo stato attuale, non si conoscono molti dettagli sull’esonero e sarà necessario attendere uno o più decreti attuativi del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia. E’ comunque possibile anticipare che, si potrà beneficiare dell’esonero, a patto di rispettare i seguenti requisiti:

  • Aver percepito un reddito complessivo nel 2019 inferiore a 50.000 euro;
  • Aver subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019.

Passando al contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, il Decreto ha innanzitutto previsto che non possono richiedere contributo:

  • Coloro che ha cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021;
  • Coloro che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
  • Gli enti pubblici;
  • Coloro che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
  • Le società di partecipazione.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato riferito al 2019. I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 non devono rispettare il requisito del calo di fatturato per accedere al contributo.


A tal proposito la circolare 9/E ha precisato che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, si deve far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica. Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si ritiene che:

  • Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • Occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
  • I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • Nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Coloro che esercitano contestualmente più attività l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.


Vi ricordiamo che il provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle Entrate n. 77923 ha previsto l’apertura dello sportello per la presentazione delle istanze telematiche a partire dal 30 marzo 2021 con la possibilità di inviare le istanze fino al 28 maggio 2021. Non trattandosi di un click day, non sarà necessario affrettarsi.
L’istanza di accesso al contributo dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la

piattaforma web, accessibile tramite l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. La domanda potrà essere inviata, per conto del contribuente, anche dagli intermediari già delegati per la consultazione del Cassetto fiscale o per il servizio relativo alle fatture elettroniche. In alternativa, sarà possibile accedere direttamente tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.


Oltre a questi due interventi, è utile ricordare che anche le Regioni hanno messo in piedi delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e dei professioni in modo da favorirne la ripresa dell’attività.

In attesa dei Decreti attuativi, siamo ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni o per assistervi nella presentazione della domanda telematica.