Il contributo a fondo perduto per i contribuenti forfettari

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi 54 -89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, possono beneficiare del contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni.


Sul punto è intervenuta la Circolare 5/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito importanti chiarimenti circa il calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020. I contribuenti, che aderiscono al regime forfettario, devono infatti assumere come riferimento, la data di effettuazione dell’operazione corrispondente, per le fatture immediate, alla data della fattura o del corrispettivo e non a quella dell’incasso.

L’Agenzia conferma quindi che, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile del 2019 e del 2020, il contribuente “forfettario”:

  • Deve considerare tutte le fatture attive, o i corrispettivi, con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020;
  • Devono considerare anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • Possono considerare l’importo al lordo dell’iva, nel caso utilizzino regimi come la ventilazione o il margine.

Vi ricordiamo che il contributo a fondo perduto, introdotto dal Decreto Sostegni, può essere richiesto da tutti soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Non possono però accedere al contributo:

  • Coloro che hanno cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021;
  • Coloro che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
  • Gli enti pubblici;
  • Coloro che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
  • Le società di partecipazione.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato riferito al 2019. I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 non devono rispettare il requisito del calo di fatturato per accedere al contributo.
A tal proposito la circolare 9/E ha precisato che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, si deve far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica.


Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si ritiene che:

  • Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • Occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
  • I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • Nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Coloro che esercitano contestualmente più attività l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.


Vi ricordiamo che il provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle Entrate n. 77923 ha previsto l’apertura dello sportello per la presentazione delle istanze telematiche per il 30 marzo 2021 con la possibilità di inviare le istanze fino al 28 maggio 2021. Non trattandosi di un click day, non sarà necessario affrettarsi.

L’istanza di accesso al contributo dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web, accessibile tramite l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. La domanda potrà essere inviata, per conto del contribuente, anche dagli intermediari già delegati per la consultazione del Cassetto fiscale o per il servizio relativo alle fatture elettroniche. In alternativa, sarà possibile accedere direttamente tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.


Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni o per assistervi nella presentazione della domanda telematica.