Superbonus al 110%: le ultime semplificazioni

L’articolo n. 33 del Decreto Semplificazioni (DL 77/2021), ha introdotto un’importante semplificazione per l’accesso al Supebonus del 110%, con lo scopo di accelerare l’avvio dei cantieri, soprattutto nei condomini.
Il Decreto Semplificazioni è infatti intervenuto sull’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), sostituendone il comma 13-ter. Secondo la nuova formulazione, gli interventi riconducibili al superbonus, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all’ art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
In base a quanto disposto dal nuovo articolo 13-ter, il Superbonus potrà quindi essere revocato in uno dei seguenti casi:

  • Mancata presentazione della CILA;
  • Interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • Assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • Non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Il Decreto Semplificazioni è intervenuto anche ampliando gli interventi per cui è possibile richiedere il Superbonus prevedendo che, l’eliminazione delle barriere architettoniche, divenga un dei possibili interventi trainati anche dal super sismabonus, oltre che dal super ecobonus.
Vi ricordiamo che sono ammessi al Superbonus i seguenti soggetti:

  • I condomini;
  • Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Gli istituti autonomi case popolari;
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Le Onlus;
  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI e limitatamente alle parti adibite a spogliatoi.

L’ articolo 119 del Decreto Rilancio, ha introdotto una detrazione fiscale del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed effettuate su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e su edifici unifamiliari. Il Bonus riguarda le spese sostenute per:

  • Interventi di isolamento termico sugli involucri
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • Interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • Interventi di efficientamento energetico
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha inoltre confermato che, per la fruizione del Superbonus, il contribuente dovrà ottenere:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati come i commercialisti o i CAF;
  • L’asseverazione da parte dei tecnici abilitati che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per finire vi ricordiamo che Il D.L. 59/2021, in corso di conversione, ha esteso fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento degli interventi, il termine finale di sostenimento delle spese per i condomini. Per gli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari, la proroga opererà solo se, alla data del 30 giugno 2022, saranno eseguiti lavori per almeno il 60% dell’importo totale.
Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori chiarimenti per assistervi nella gestione del Superbonus